Archivi giornalieri: giovedì, 27 novembre, 2008

Disegno di legge: introduzione dell’articolo 3 bis della Costituzione.

lempicka

 

Articolo 3 bis della Costituzione.

 

1. Ogni donna ha il diritto assoluto, personalissimo e inviolabile di cambiare umore.

2. Tale diritto può essere esercitato in qualsiasi momento e senza necessita’ che venga enunciato un giustificato motivo o una giusta causa.

3. In via meramente esemplificativa, il diritto di cambiare umore può essere esercitato:
quando cambia la luna;
quando non cambia la luna;
quando cambia il meteo;
quando non cambia il meteo;
quando qualcuno (specie di sesso maschile) proprio non capisce;
quando qualcuno (specie di sesso maschile) fa finta di non capire;
quando qualcuno (specie di sesso maschile), pur capendo, non modifica il suo comportamento in modo ragionevole e adeguato alle circostanze.

4. Costituiscono estrinsecazioni del diritto di cambiare umore, tra le altre:
il diritto di cambiare vestito più di una volta al giorno;
il diritto di modificare lo stile del trucco e degli abiti indossati, anche in modo schizofrenico;
il diritto allo shopping;
il diritto di trovare consolazione nella cioccolata, nel cibo, nelle bevande alcooliche e non;
il diritto di cambiare programma e idea nell’ultimo istante utile;
il diritto di piangere per motivi futili;
il diritto di ridere per motivi futili;
il diritto di fare la civetta;
il diritto di rispondere male o di non rispondere per niente.
La suddetta elencazione non e’ in alcun modo considerabile tassativa.

5. Il diritto di cambiare umore può essere limitato, nei casi previsti dalla legge, previo provvedimento motivato dell’autorita’ giudiziaria.
In nessun modo il suddetto diritto può essere limitato, censurato, compresso o inibito -in maniera implicita o esplicita- da soggetti di sesso maschile, in particolare se legati alla donna da una relazione di qualsiasi tipo (familiare, affettiva o professionale).

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